Paragone nuova / vecchia legislazione
Modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale svizzero
(approvata in votazione popolare il 2 giugno 2002,
entrata in vigore il 1o ottobre 2002)
Art. 118 Interruzione punibile della gravidanza
1 Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell’articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva1 sino a cinque anni o con una pena pecuniaria1.
2 Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva1 da uno a dieci anni.
3 La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l’aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall’inizio dell’ultima mestruazione, senza che le condizioni dell’articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva1 sino a tre anni o con una pena pecuniaria1.
4 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l’azione penale si prescrive in tre anni.
1Nuova espressione in vigore dal 1.1.2007
Art. 119 Interruzione non punibile della gravidanza
1 L’interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.
2 L’interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell’intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili.
3 Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.
4 I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l’interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.
5 Qualsiasi interruzione della gravidanza dev’essere annunciata a fini statistici all’autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell’anonimato della donna interessata e del segreto medico.
Art. 120 Contravvenzioni commesse dal medico
1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell’articolo 119 capoverso 2 e che prima dell’intervento omette di:
2 È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all’autorità sanitaria competente l’interruzione della gravidanza, secondo l’articolo 119 capoverso 5.
Art. 121 Abrogato
Nella legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie
"… interruzione non punibile della gravidanza ai sensi
dell'articolo 120…" viene sostituito da "…articolo 119 del codice
penale…":
Art. 30 Interruzione non punibile della gravidanza
In caso d'interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell'articolo 119 del Codice penale, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.